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Società

Chi sono i rifugiati? Cosa c’è da sapere sul diritto d’asilo?

Marco Matteoli

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Intervista a Laura Barberio*, avvocato cassazionista, esperta in diritto dell’immigrazione, docente nel Master di II livello MEDIM presso l’Università Tor Vergata di Roma

A sbarcare sulle coste italiane attraversando irregolarmente i confini marittimi sono sia richiedenti asilo in fuga da conflitti armati o persecuzioni, sia migranti economici in cerca di migliori condizioni di lavoro.

“Che differenza c’è tra rifugiato, richiedente asilo e migrante economico?”

Come sancito dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra, dall’art. 2 lett. d) del D.L.vo 25/08 e dall’art. 2 lett. e) del D.L.vo 251/07, è rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure l’apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale il quale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’articolo 10.

Il rifugiato ha quindi dei motivi individuali di persecuzione e si trova in una situazione molto diversa da quella del migrante economico poiché quest’ultimo può sempre decidere di ritornare nel suo paese di origine.

Il richiedente asilo è colui che ancora non è stato riconosciuto rifugiato o meritevole di protezione ma ha diritto di proporre la domanda di asilo alla competente Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. Si parla di diritto di asilo all’art. 10 comma 3 della nostra Costituzione che sancisce che “La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Sulla sua applicazione vi è copiosa dottrina e giurisprudenza. La Suprema Corte ha circoscritto il carattere precettivo della norma solo in relazione al diritto dello straniero di accedere nel territorio dello Stato, anziché venire respinto immediatamente alla frontiera, al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato (Cass. Civ., sez., I, 25.11.2005, n. 25028, rel. dott. Del Core), non avendo contenuto legale diverso e più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo per la durata dell’istruttoria della pratica attinente al riconoscimento dello status di rifugiato (Cass. Civ. 18940/2006). Secondo questa interpretazione, si tratterebbe, dunque, di un diritto finalizzato a consentire accertamenti successivi per un giudizio definitivo sull’identità dello status o qualifica di rifugiato. La Corte ha successivamente precisato che il diritto di asilo è oggi interamente attuato e regolato, attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti della protezione internazionale -status di rifugiato, protezione internazionale sussidiaria e protezione umanitaria -, negando la possibilità di diretta applicazione della norma costituzionale (Cass. civ., 26.06.2012, ordinanza n. 10686).

 “Abbiamo parlato di motivi di persecuzione di tipo individuale, cosa dice la legislazione al riguardo di chi fugge dai conflitti armati?”

La convenzione di Ginevra non include i casi di violenza indiscriminata secondaria a conflitti armati come motivo di protezione: in casi come questo sussiste il diritto alla protezione internazionale sussidiaria, di cui all’art. 14 del D.L.vo 251/2007, che contempla tre ipotesi tipiche di danno grave che la persona ha un  rischio effettivo di subire nell’ipotesi di rientro nel Paese di origine o di dimora abituale:

  1. a) condanna a morte o esecuzione di pena di morte;
  2. b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
  3. c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per completezza espositiva, bisogna però aggiungere che il Testo Unico 286/98, all’art. 5 comma 6 contempla una terza forma di protezione, quella umanitaria, qualora ricorrano “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.

“Negli ultimi giorni si discute della compatibilità tra i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e i soccorsi in mare, cosa dice la legge in proposito?”

Bisogna considerare le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo siglata ad Amburgo nel 1979, conosciuta come SAR (Search and Rescue), della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, nota come SOLAS (acronimo di Safety of life at sea) del 1974, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, (UNCLOS acronimo del nome in inglese United Nations Convention on the Law of the Sea), siglata a MONTEGO BAY nel 1982.

In ogni caso, l’obbligo giuridico del soccorso in mare, la cui ingiustificata omissione costituisce reato (art.

1113 cod. nav., 1158 cod. nav.) richiede, per chiunque sia in grado di farlo, di prestare il soccorso necessario ad assistere una persona in stato di pericolo e di dare immediato avviso alle autorità competenti.

La Convenzione di Ginevra del 1951 ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954 n. 722 prevede all’art. 33 il principio di non-refoulement, che è stato integralmente recepito nel nostro ordinamento, all’art. 19 del Testo Unico 286/98, che stabilisce che “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”.

Vi sono stati già in passato casi di condanna dell’Italia da parte della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo per i respingimenti collettivi in mare per violazione degli artt. 3, 4 prot. 4 e 13 CEDU (caso Hirsi e altri c. Italia): si trattava dei respingimenti in mare in violazione del divieto di respingimento (art. 33 della Convenzione di Ginevra) verso Paesi in cui rischiavano di subire trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU), che in quanto “collettivi” impedivano l’esame individuale delle singole posizioni ed una effettiva possibilità di difesa e di assistenza legale, in violazione degli articoli 10 e 24 della Costituzione italiana.

Da ultimo, l’art. 12 del Testo Unico 286/98 punisce sì il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ma al comma 2 precisa che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e di assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizione di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato“.

“Sentiamo sempre più spesso parlare di terrorismo e mafia nigeriana, Lei che esercita la professione di avvocato da molti anni e ha assistito molti migranti cosa pensa? Quanto bisogna aver paura dei migranti che raggiungono irregolarmente le nostre coste?”

Secondo la mia esperienza, mafia e terrorismo sono delle reti criminose per definizione organizzate, ed è molto difficile che il terrorista o il mafioso rischi la sua vita durante una traversata in mezzo al mare; al contrario, è molto più plausibile che giunga in Europa in tutta sicurezza ad esempio via aereo. Io credo che quei migranti che rischiano la vita in mezzo al mare siano in larga parte disperati che fuggono dal loro Paese perché non vedono alcuna alternativa, spesso sono vittime di tratta, ma comunque sono per la maggior parte persone che hanno subito gravissime violazioni dei diritti umani e torture, molto spesso anche in Libia.

* Laura Barberio, avvocato cassazionista, esperta in diritto dell’immigrazione, docente nel Master di II livello MEDIM presso l’Università Tor Vergata di Roma, relatrice in numerosi convegni in materia di protezione internazionale e diritto di asilo, e autrice del recentissimo volume “Il diritto degli stranieri – Manuale operative con normativa, giurisprudenza, prassi, tabelle riassuntive, schede pratiche e formulari”, edito da Dike Giuridica.

AUTORE DELL’INTERVISTA: Dott. Marco Matteoli, medico chirurgo, specialista in diagnostica per immagini e medico volontario della Croce Rossa Italiana. Attualmente studente di cooperazione internazionale e sviluppo presso l’università di Roma “Sapienza”.

Contact: marcomatteoli@email.it; http://lamedicinadellapoverta.com; http://facebook.com/lamedicinadellapoverta

Medico, radiologo, giornalista pubblicista e volontario della Croce Rossa Italiana. Consegue la seconda laurea in Cooperazione Internazionale e Sviluppo nel 2020 presso l’università degli studi di Roma “Sapienza”.

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Società

Saldi estivi 2024: sono già arrivati e saranno due mesi di acquisti

Prevale la scelta abbigliamento nel segno della sostenibilità

Gloria Gualandi

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Come da tradizione i saldi estivi 2024 sono iniziati il primo sabato del mese di luglio. Quindi è iniziata ufficialmente la piccola battaglia per le offerte della calza stagione che anticipano le vacanze italiane.

Lo shopping coinvolgerà sicuramente le tendenze moda che abbiamo trattato, moda e beauty, ma i saldi ranno l’occasione per guardarsi attorno e trovare qualcosa che si può utilizzare anche la prossima stagione (magari un blazer firmato o un profumo scontato). Dureranno per circa 60 giorni. Ma cosa comprare ai saldi estivi 2024? Come dichiarato da Confcommercio sui consumi e saldi estivi “oltre il 70% indica tra le preferenze l’abbigliamento, le calzature e gli accessori”, seconda preferenza solo alla ristorazione che rimane al primo posto come investimento estivo proprio in occasione delle vacanze.

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Attualità

Creare poesia per promuovere la salute mentale: un progetto della ASL Roma 1

“Think poetic” è un progetto nato durante il primo lockdown del 2020 per non lasciare da soli i pazienti del centro di salute mentale del distretto 13 ASL Roma 1, oggi un laboratorio di poesia aperto anche al pubblico

Marco Matteoli

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“Il nostro obiettivo è promuovere la salute mentale nella comunità attraverso la poesia”. Con queste parole il Dott. Andrea Solfanelli, medico psichiatra e promotore del progetto, descrive “think poetic”, nato nel 2020 per andare incontro ai pazienti del CSM del distretto 13 della ASL Roma 1, rimasti chiusi in casa per il lockdown, o impossibilitati per altro motivo a recarsi fisicamente al centro di salute mentale.

Il progetto è iniziato con la condivisione di poesie autoprodotte attraverso una chat, e successivamente si è esteso, mediante appuntamento mensile, generalmente l’ultimo martedì del mese, nella biblioteca “Casa del Parco” su via Pineta Sacchetti, dove il dott. Solfanelli e la dott.ssa Isabella Cavicchia, infermiera e scrittrice, coordinano questa attività di gruppo, esortando, non solo gli utenti del CSM, ma anche la popolazione del municipio, a scrivere e condividere testi poetici e aprirsi al gruppo senza timore di giudizio. Una volta esposta la composizione, gli altri membri del gruppo possono commentare il brano o semplicemente esporre il proprio, questo permette di creare un flusso poetico che si autoalimenta con il contributo di tutti i membri.

Un progetto semplice e “sovversivo”, che scaturisce dall’esigenza di combattere l’isolamento imposto dal primo lockdown, e dal senso di alienazione vissuto dal 2020 in poi, in uno spazio in cui incontrarsi davvero e superare la solitudine. Si utilizzano le composizioni poetiche per lasciare fluire il proprio inconscio e superare i limiti imposti dalle parole di utilizzo comune; il risultato è trovare poesia anche in ciò che non ci si aspetta, anche nella verbalizzazione di malesseri interiori attraverso metafore, allegorie, iperboli, personificazioni o in qualunque altro tipo di figura retorica in grado di esprimere il non verbalizzabile.

Nel gruppo il flusso poetico è libero e mutevole, e ogni membro che mano a mano si aggiunge porta nuovi spunti, che siano storie, ricordi, aneddoti, sogni, si può parlare di se stessi oppure degli altri, al fine di incoraggiare il pensiero poetico, uno strumento in più a sostegno della salute mentale.

Per informazioni è possibile contattare il tel. 06/45460671 oppure la biblioteca casa del parco.

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Attualità

A Solferino la fiaccolata dei 160 anni della Croce Rossa Italiana

Come ogni anno, la città di Solferino ha ospitato la fiaccolata dei volontari della Croce Rossa Italiana, quest’anno ad accendere la prima fiaccola è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Marco Matteoli

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Nel silenzio della notte si odono gemiti, sospiri soffocati pieni di angoscia e di sofferenza e voci strazianti che implorano soccorso. chi potrà mai dire le agonie di quella notte spaventosa! […] Non sarebbe opportuno, durante un periodo di pace e di tranquillità, costituire delle società di soccorso, il cui scopo fosse quello di provvedere alla cura dei feriti, in tempo di guerra, per mezzo di volontari solerti, disinteressati e ben qualificati per tale compito?” Con queste parole Jean Henry Dunant, raccontava della battaglia di Solferino e San Martino del 24 giugno 1859, nel pieno della II guerra di indipendenza italiana, all’interno del suo libro intitolato “un ricordo di Solferino”, pubblicato alla fine del 1862.

È proprio nel ricordo dei campi di battaglia, tra urla strazianti e i miasmi della belligerante disumanità che nacque l’idea di un’associazione di volontari, che con carattere di neutralità ed imparzialità potesse essere in grado di soccorrere i feriti sul campo di battaglia, da questa idea nacque, il 15 giugno 1864, a Milano, la Croce Rossa Italiana. Nella 1° Conferenza diplomatica di Ginevra (8-22 agosto 1864), venne poi sancita la neutralità delle strutture e del personale sanitario.

Ancora oggi dopo 160 anni i volontari della Croce Rossa si impegnano, in virtù dei sette principi fondanti, a sostenere i vulnerabili sia in ambito militare che in ambito civile. “Voglio ringraziarla per la sua opera quotidiana nel mettere al centro dell’agenda Internazionale la sua preoccupazione, che è anche la nostra, per i conflitti armati in corso e per la tragedia umanitaria a cui assistiamo” ha detto il presidente della Croce Rossa Italiana Rosario Valastro rivolgendosi al capo dello Stato Sergio Mattarella, che nel pomeriggio del 22 giugno ha dato di persona il via alla fiaccolata a Piazza Castello, Solferino, per onorare i 160 anni della Croce Rossa Italiana.

Nel frattempo, nella stessa giornata del 22 giugno, l’ufficio del Comitato Internazionale della Croce Rossa a Gaza è stato colpito da proiettili di grosso calibro in seguito a un bombardamento, il quale ha ucciso 25 persone e ne ha ferite almeno 50 , un evento che colpisce allo stomaco i principi stessi di questa associazione, è il caso di dire che “l’umanità si è fermata a Solferino.”

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